Oggi, 6 maggio 2021, sul Corriere della Sera una riflessione in tema di annullamento delle cartelle di pagamento alla luce dell’art. 4, comma 4, del c.d. Decreto Sostegni.
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Il D.l. 22 marzo 2021 n.41 (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto al 4° comma dell’art. 4 l’annullamento, senza adempimenti da parte degli interessati, di cartelle di pagamento per debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Più in dettaglio formeranno oggetto di cancellazione anche cartelle che presentino complessivamente un totale superiore ad € 5.000, laddove le singole partite di ruolo, per sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, non eccedano tale soglia.
La previsione è limitata ai contribuenti che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino ad € 30.000. Tale disposizione è nata anche dalla necessità di “accompagnare” le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla recessione causata dall’emergenza epidemiologica che ha messo in crisi tutti i settori socio-economici del Paese. Per molti la misura consiste in un condono fiscale e se ne critica l’opportunità sia per ragioni etiche che morali. Di fatto, lo stralcio delle cartelle di pagamento è un provvedimento che tiene conto di una valutazione di opportunità tra costi e benefici in relazione, per lo più, a crediti dell’Amministrazione finanziaria oramai inesigibili.
L’azzeramento dei debiti sino ad € 5.000 previsto nel Decreto Sostegni potrà consentire, altresì, l’avvio dell’annunciato processo di riforma del sistema di riscossione, rendendo più agevole l’attività dell’Amministrazione finanziaria nella lotta all’evasione fiscale. Lo Studio Quercia ha sede in Bari e vanta una trentennale esperienza nel settore del diritto tributario, fornendo attività di consulenza e assistenza sul piano legale (giudiziale e stragiudiziale) e contabile.
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