La Sospensione dei Termini Processuali per Covid-19 – di Antonio Pignataro

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Analisi di Antonio Pignataro

Il Governo, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, è intervenuto in ambito processuale, prevedendo sia il rinvio di tutte le udienze dei procedimenti, che la sospensione dei termini processuali.

In particolare, l’art.83 del D.L. n.18/2020 del 17 marzo, cd. “Decreto Cura Italia”, ha previsto al primo comma che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, ed al secondo comma che, per lo stesso periodo, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito  alla fine di detto periodo. Quando il termine è  computato  a  ritroso  e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  è differita l’udienza o  l’attività  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

Infine, la stessa norma, al comma 21, ha previsto che “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare”.

In data 08 aprile, stante il perdurare dell’emergenza COVID-19, è stato emanato il D.L. n.23/2020 che all’art.36 ha stabilito che “il termine del 15 aprile previsto dall’art.83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è prorogato all’11 maggio 2020.”

Pertanto, alla luce del combinato disposto dall’art.83 del D.L. n.18/2020 e dell’art.36 del D.L. n.23 del 08 aprile 2020, il periodo di sospensione in argomento, che ha avuto inizio in data  09 marzo 2020, terminerà in data 11 maggio 2020, per un totale di 64 giorni.

A tal proposito, come chiarito dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, con relazione n.28 del 01 aprile 2020, “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione). Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso)”, sgombrando, in tal modo, il campo da eventuali equivoci.

A tal riguardo, con la circolare n.6 del 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato come il citato articolo 83 del D.L. n.83/2020 incida sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione, chiarendo che opera, sullo stesso, “anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto”. Quindi, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

  • sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto (ed ora prorogata all’11 maggio 2020 dall’art.36 del D.L. 23 del 08 aprile).

Inoltre, con l’ultimo documento di prassi, la Circolare n.8, l’Amministrazione finanziaria ha risposto ad una serie di quesiti inerenti la “sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini procedimenti tributari”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il rapporto tra l’ art.67 del D.L. “Cura Italia” che prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi “alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici” e l’art.83 che, al comma 2 dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ora 11 maggio).

Invero, per l’Agenzia delle Entrate, l’art.83 si pone come norma speciale rispetto all’art.67, con il primo, quindi, che si applica “con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione”.

Pertanto, la circolare n.8, ha precisato, in riferimento alla cumulabilità della “sospensione straordinaria” di cui al D.L. 18/2020 con i termini di cui agli istituti definitori, che la “sospensione dei termini di impugnazione di cui all’articolo 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione dell’atto (si pensi all’acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alla possibilità di presentare istanza di adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla presentazione delle istanze IPEA/IPEC)”.

L’art. 83, comma 2 del DL 18/2020 ha disposto, inoltre, che la sospensione interessa anche i termini a ritroso che ricadono in tutto o in parte all’interno del periodo di sospensione, in relazione ai quali deve essere differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

In buona sostanza, bisognerà assicurare il rispetto dell’art. 32 del D.lgs. n.546/92, aggiornando le date di udienza a partire dal 16 aprile (ora dal 12 maggio), fermo restando che detto termine di sospensione risulterà più lungo se dovesse essere l’A.f. a doversi attivare tenendo conto della sospensione, per l’Ufficio, dal 9 marzo al 31 maggio.

Orbene, alla luce del su riassunto quadro normativo e di quanto chiarito dalla prassi dell’A.f., possiamo, qui di seguito, fornire alcuni esempi di applicazione che tengono conto del nuovo periodo di sospensione di 64 giorni dei termini processuali.

ESEMPIO N.1

In caso di notifica di un avviso di accertamento avvenuta in data 15 febbraio, occorrerà calcolare il termine decorso fino all’8 marzo (22 giorni) e aggiungere i restanti giorni (38) a decorrere dal 12 maggio, ovvero computare 124 giorni dalla notifica dell’accertamento (60+ 64).

In ogni caso il  il termine ultimo per notificare il ricorso sarà il 18 giugno.

ESEMPIO N.2

Se, invece, il contribuente si è visto notificare un accertamento il 7 dicembre 2019 ed ha presentato   istanza di adesione in data 19 gennaio 2020, terremo conto, sia della sospensione “straordinaria” ex art. 83 del DL 18/2020 e art.36 del D.L. 23/2020 di 64 giorni (9 marzo-11 maggio), che della sospensione ex art. 6, comma 3 del DLgs. 218/97. Quindi,  il termine per il ricorso sarà l’8 luglio 2020 (150+64 giorni a partire dalla data di notifica).

Stesso computo (sostituendo il termine di 90 giorni con quello di 60) sarà effettuato in caso di notifica di un avviso di accertamento e successiva presentazione del modello IPEA per il riconoscimento delle perdite pregresse.

ESEMPIO N.3

Per quanto riguarda la costituzione in giudizio relativo ad un ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate in data 1 marzo 2020, il termine ultimo per la costituzione in giudizio, a seguito della sospensione “straordinaria”, sarà il 3 giugno 2020 (30+64 giorni dalla notifica del ricorso).

Con riferimento ai ricorsi aventi effetto di reclamo (con imposta accertata fino ad € 50.000,00) di cui all’art.17 bis del DLgs. 546/92, dovremo tenere conto anche del fatto che il termine per la costituzione è sospeso per 90 giorni, al fine di consentire alle parti di tentare la mediazione.

Sta di fatto che in tal caso i termini processuali per l’A.f. sono sospesi fino al 31 maggio ex art.67 D.L. 18/2020 (e non fino all’11 maggio, come per i contribuenti), e, quindi, ci potrebbe essere qualche dubbio sul termine di costituzione in giudizio.

A tal riguardo, si consiglia, in via cautelativa, di considerare il termine per la costituzione del contribuente sospeso solo fino all’11 maggio, e, pertanto, dovremo sommare, a seguito della notifica del ricorso-reclamo, oltre ai 90 giorni per esperire la procedura di reclamo, anche i 64 giorni di sospensione straordinaria. Pertanto, in caso di ricorso-reclamo notificato in data 15 gennaio, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio inizierà a decorrere dal 17 giugno 2020.

Tutto questo, fermo restando che se l’Ufficio avesse già risposto al contribuente, ad esempio, con un diniego di reclamo, si potrebbe, ad ogni buon conto, procedere alla costituzione in giudizio tenuto conto dei classici 90 giorni di sospensione, atteso che la procedura di reclamo si è, comunque, esperita, seppur con esito negativo.

Naturalmente, il periodo di sospensione di 64 giorni si applica anche per la proposizione di appello alla sentenza, sia in caso di notifica della pronuncia di primo grado (termine breve di 60gg dalla notifica) che in caso di termine lungo di 6 mesi.

ESEMPIO N.4

In caso di sentenza notificata in data 04 marzo 2020, i termini per proporre appello scadranno in data 06 luglio 2020 (60 giorni + 64 giorni), mentre in caso di sentenza depositata in segreteria della Commissione tributaria provinciale sempre in data 04 marzo 2020, il termine per proporre appello scadrà in data 08 dicembre 2020 (6 mesi + 64 giorni + 31 giorni di sospensione feriale di agosto).

Qui di seguito una tabella in cui sono riassunti i termini processuali riferiti agli esempi esposti in precedenza.

NOTIFICA COMPUTO TERMINI TERMINE
Avviso di accertamento 15 febbraio 2020 60 giorni + 64 giorni 18 giugno 2020 ultimo giorno
Avviso di accertamento ed istanza di adesione 7 dicembre 2019 60 giorni  + 64 giorni + 90 giorni 8 luglio 2020 ultimo giorno
Avviso di accertamento e presentazione IPEA 7 dicembre 2019 60 giorni + 64 giorni + 60 giorni 8 giugno 2020 ultimo giorno
Costituzione in giudizio 1 marzo  2020 (notifica del ricorso) 30 giorni + 64 giorni 3 giugno 2020 ultimo giorno
Costituzione in giudizio a seguito di reclamo 15 gennaio 2020

(notifica del ricorso)

90 giorni + 64 giorni dal 17 giugno 2020 al 17 luglio 2020
Appello 04 marzo 2020

(notifica sentenza)

60 giorni + 64 giorni 06 luglio 2020 ultimo giorno
Appello 04 marzo 2020

(deposito sentenza in cancelleria)

6 mesi + 64 giorni + 31 giorni 08 dicembre 2020 ultimo giorno

 

RICORSO IN CASSAZIONE

Discorso a parte va fatto per il ricorso in Cassazione.

Come è noto, sotto il profilo procedurale, tale impugnazione deve essere effettuata nei termini di 60 giorni o 6 mesi a seconda della notifica, o meno, della sentenza di secondo grado, a cui occorrerà aggiungere i 64 giorni della sospensione “straordinaria” in commento, con notifica del ricorso a controparte e successiva costituzione in giudizio entro 20 giorni. Anche il controricorso va notificato alla controparte entro 40 giorni dalla notifica del ricorso con successiva costituzione in giudizio, sempre entro 20 giorni.

La notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario oppure tramite PEC, mentre la costituzione in giudizio può avvenire con deposito in cancelleria ovvero, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., a mezzo posta.

Non è invece consentita, a tutt’oggi, la possibilità di costituirsi telematicamente in Cassazione.

Vi è da segnalare, però, che come deciso dalle Corti di Appello, gli ufficiali giudiziari non accettano i ricorsi “tributari” in quanto non rientranti tra quelli urgenti in base ai citati D.L., e lo stesso dicasi per la cancelleria della Corte di Cassazione, che a seguito del provvedimento del 25 marzo del Primo Presidente della S.C., è stata, di fatto, chiusa agli atti “tributari”.

Pertanto, per chi non volesse usufruire della sospensione dei termini disposta dai citati decreti legge nn. 18 e 23 del 2020, la proposizione di ricorso e controricorso in Cassazione, potrebbe esser fatta solo notificando telematicamente il ricorso o il controricorso e costituendosi, poi, a mezzo posta, in Cassazione.

Però, ad evitare che “il rimedio sia peggio del male” (eccezioni sulla notifica telematica o mancata ricezione del piego postale), è forse il caso di attendere la riapertura degli uffici notifiche e della cancelleria della Cassazione, tenendo conto che, come chiarito dalla Relazione n.28 del 01 aprile 2020 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, la sospensione dei termini dal 9 marzo all’11 maggio si applica sia al termine per notificare ricorsi e controricorsi, che a quello per depositare ricorsi, controricorsi e memorie.

Analisi di Antonio Pignataro

Scarica qui di seguito i decreti: D.L. n. 18 del 17.03.2020; D.L. n. 23 del 08.04.2020