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	<title>cassazione Archivi - Studio Tributario Quercia</title>
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		<title>Convegno &#8211; L&#8217;inadempimento tributario</title>
		<link>https://www.studioquercia.it/2022/09/23/convegno-l-inadempimento-tributario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StudioQuercia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 22:25:22 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[convegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.studioquercia.it/2022/09/23/convegno-l-inadempimento-tributario/">Convegno &#8211; L&#8217;inadempimento tributario</a> proviene da <a href="https://www.studioquercia.it">Studio Tributario Quercia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-4574 size-full" src="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2022/09/PHOTO-2022-09-22-16-46-42.jpg" alt="convegno_settembre" width="1131" height="1600" srcset="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2022/09/PHOTO-2022-09-22-16-46-42.jpg 1131w, https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2022/09/PHOTO-2022-09-22-16-46-42-212x300.jpg 212w, https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2022/09/PHOTO-2022-09-22-16-46-42-724x1024.jpg 724w, https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2022/09/PHOTO-2022-09-22-16-46-42-768x1086.jpg 768w, https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2022/09/PHOTO-2022-09-22-16-46-42-1086x1536.jpg 1086w" sizes="(max-width: 1131px) 100vw, 1131px" /></p>
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		<title>La Sospensione dei Termini Processuali per Covid-19 &#8211; di Antonio Pignataro</title>
		<link>https://www.studioquercia.it/2020/04/13/sospensione-termini-processuali-covid19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StudioQuercia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 09:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analisi di Antonio Pignataro Il Governo, in considerazione dell&#8217;emergenza epidemiologica in atto, è intervenuto in ambito processuale, prevedendo sia il rinvio di tutte le udienze dei procedimenti, che la sospensione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studioquercia.it/2020/04/13/sospensione-termini-processuali-covid19/">La Sospensione dei Termini Processuali per Covid-19 &#8211; di Antonio Pignataro</a> proviene da <a href="https://www.studioquercia.it">Studio Tributario Quercia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Analisi di</span> <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.studioquercia.it/antoniopignataro/">Antonio Pignataro</a></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Il Governo, in considerazione dell&#8217;emergenza epidemiologica in atto, è intervenuto in ambito processuale, prevedendo sia il rinvio di tutte le udienze dei procedimenti, che la sospensione dei termini processuali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In particolare, l&#8217;art.83 del D.L. n.18/2020 del 17 marzo, cd. “Decreto Cura Italia”, ha previsto al primo comma che “<em>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d&#8217;ufficio a data successiva al 15 aprile 2020</em>”, ed al secondo comma che, per lo stesso periodo, “<em>è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per l&#8217;adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l&#8217;inizio stesso è differito  alla fine di detto periodo. Quando il termine è  computato  a  ritroso  e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  è differita l&#8217;udienza o  l&#8217;attività  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il termine di cui all&#8217;articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Infine, la stessa norma, al comma 21, ha previsto che “<em>le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In data 08 aprile, stante il perdurare dell&#8217;emergenza COVID-19, è stato emanato il D.L. n.23/2020 che all&#8217;art.36 ha stabilito che “<em>il termine del 15 aprile previsto dall&#8217;art.83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è prorogato all&#8217;11 maggio 2020.” </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pertanto, alla luce del combinato disposto dall&#8217;art.83 del D.L. n.18/2020 e dell&#8217;art.36 del D.L. n.23 del 08 aprile 2020, il periodo di sospensione in argomento, che ha avuto inizio in data  09 marzo 2020, terminerà in data 11 maggio 2020, per un totale di 64 giorni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A tal proposito, come chiarito dall&#8217;Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, con relazione n.28 del 01 aprile 2020, “<em>La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione). </em><em>Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all&#8217;introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso</em><em>)”</em>, sgombrando, in tal modo, il campo da eventuali equivoci.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A tal riguardo, con la circolare n.6 del 23 marzo, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato come il citato articolo 83 del D.L. n.83/2020 incida sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione, chiarendo che opera, sullo stesso, “<em>anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto”</em>. Quindi, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #000000;">sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell&#8217;istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,</span></li>
<li><span style="color: #000000;">sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto (ed ora prorogata all&#8217;11 maggio 2020 dall&#8217;art.36 del D.L. 23 del 08 aprile).</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Inoltre, con l&#8217;ultimo documento di prassi, la Circolare n.8, l&#8217;Amministrazione finanziaria ha risposto ad una serie di quesiti inerenti la “<em>sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini procedimenti tributari</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In particolare, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito il rapporto tra l&#8217; art.67 del D.L. “Cura Italia” che prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi “<em>alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici</em>” e l&#8217;art.83 che, al comma 2 dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ora 11 maggio).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Invero, per l&#8217;Agenzia delle Entrate, l&#8217;art.83 si pone come norma speciale rispetto all&#8217;art.67, con il primo, quindi, che si applica “<em>con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pertanto, la circolare n.8, ha precisato, in riferimento alla cumulabilità della “sospensione straordinaria” di cui al D.L. 18/2020 con i termini di cui agli istituti definitori, che la “<em>sospensione dei termini di impugnazione di cui all’articolo 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione dell’atto (si pensi all&#8217;acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alla possibilità di presentare istanza di adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla presentazione delle istanze IPEA/IPEC)”.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L’art. 83, comma 2 del DL 18/2020 ha disposto, inoltre, che la sospensione interessa anche i termini a ritroso che ricadono in tutto o in parte all’interno del periodo di sospensione, in relazione ai quali deve essere differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In buona sostanza, bisognerà assicurare il rispetto dell&#8217;art. 32 del D.lgs. n.546/92, aggiornando le date di udienza a partire dal 16 aprile (ora dal 12 maggio), fermo restando che detto termine di sospensione risulterà più lungo se dovesse essere l&#8217;A.f. a doversi attivare tenendo conto della sospensione, per l&#8217;Ufficio, dal 9 marzo al 31 maggio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Orbene, alla luce del su riassunto quadro normativo e di quanto chiarito dalla prassi dell&#8217;A.f., possiamo, qui di seguito, fornire alcuni esempi di applicazione che tengono conto del nuovo periodo di sospensione di 64 giorni dei termini processuali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><u>ESEMPIO N.1</u></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In caso di notifica di un avviso di accertamento avvenuta in data 15 febbraio, occorrerà calcolare il termine decorso fino all’8 marzo (22 giorni) e aggiungere i restanti giorni (38) a decorrere dal 12 maggio, ovvero computare 124 giorni dalla notifica dell&#8217;accertamento (60+ 64).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In ogni caso il  il termine ultimo per notificare il ricorso sarà il 18 giugno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><u>ESEMPIO N.2</u></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Se, invece, il contribuente si è visto notificare un accertamento il 7 dicembre 2019 ed ha presentato   istanza di adesione in data 19 gennaio 2020, terremo conto, sia della sospensione “straordinaria” ex art. 83 del DL 18/2020 e art.36 del D.L. 23/2020 di 64 giorni (9 marzo-11 maggio), che della sospensione ex art. 6, comma 3 del DLgs. 218/97. Quindi,  il termine per il ricorso sarà l&#8217;8 luglio 2020 (150+64 giorni a partire dalla data di notifica).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Stesso computo (sostituendo il termine di 90 giorni con quello di 60) sarà effettuato in caso di notifica di un avviso di accertamento e successiva presentazione del modello IPEA per il riconoscimento delle perdite pregresse.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><u>ESEMPIO N.3</u></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Per quanto riguarda la costituzione in giudizio relativo ad un ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate in data 1 marzo 2020, il termine ultimo per la costituzione in giudizio, a seguito della sospensione “straordinaria”, sarà il 3 giugno 2020 (30+64 giorni dalla notifica del ricorso).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Con riferimento ai ricorsi aventi effetto di reclamo (con imposta accertata fino ad € 50.000,00) di cui all&#8217;art.17 <em>bis </em>del DLgs. 546/92, dovremo tenere conto anche del fatto che il termine per la costituzione è sospeso per 90 giorni, al fine di consentire alle parti di tentare la mediazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sta di fatto che in tal caso i termini processuali per l&#8217;A.f. sono sospesi fino al 31 maggio ex art.67 D.L. 18/2020 (e non fino all&#8217;11 maggio, come per i contribuenti), e, quindi, ci potrebbe essere qualche dubbio sul termine di costituzione in giudizio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A tal riguardo, si consiglia, in via cautelativa, di considerare il termine per la costituzione del contribuente sospeso solo fino all&#8217;11 maggio, e, pertanto, dovremo sommare, a seguito della notifica del ricorso-reclamo, oltre ai 90 giorni per esperire la procedura di reclamo, anche i 64 giorni di sospensione straordinaria. Pertanto, in caso di ricorso-reclamo notificato in data 15 gennaio, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio inizierà a decorrere dal 17 giugno 2020.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tutto questo, fermo restando che se l&#8217;Ufficio avesse già risposto al contribuente, ad esempio, con un diniego di reclamo, si potrebbe, ad ogni buon conto, procedere alla costituzione in giudizio tenuto conto dei classici 90 giorni di sospensione, atteso che la procedura di reclamo si è, comunque, esperita, seppur con esito negativo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Naturalmente, il periodo di sospensione di 64 giorni si applica anche per la proposizione di appello alla sentenza, sia in caso di notifica della pronuncia di primo grado (termine breve di 60gg dalla notifica) che in caso di termine lungo di 6 mesi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><u>ESEMPIO N.4</u></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In caso di sentenza notificata in data 04 marzo 2020, i termini per proporre appello scadranno in data 06 luglio 2020 (60 giorni + 64 giorni), mentre in caso di sentenza depositata in segreteria della Commissione tributaria provinciale sempre in data 04 marzo 2020, il termine per proporre appello scadrà in data 08 dicembre 2020 (6 mesi + 64 giorni + 31 giorni di sospensione feriale di agosto).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Qui di seguito una tabella in cui sono riassunti i termini processuali riferiti agli esempi esposti in precedenza.</span></p>
<table style="height: 501px; width: 87.1743%; border-collapse: collapse; border-style: dashed; border-color: #000000;">
<tbody>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><strong><span style="color: #000000;">NOTIFICA</span></strong></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><strong><span style="color: #000000;">COMPUTO TERMINI</span></strong></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><strong><span style="color: #000000;">TERMINE</span></strong></td>
</tr>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"><strong><span style="color: #000000;">Avviso di accertamento</span></strong></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><span style="color: #000000;">15 febbraio 2020</span></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><span style="color: #000000;">60 giorni + 64 giorni</span></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><span style="color: #000000;">18 giugno 2020 ultimo giorno</span></td>
</tr>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"><strong><span style="color: #000000;">Avviso di accertamento ed istanza di adesione</span></strong></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><span style="color: #000000;">7 dicembre 2019</span></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><span style="color: #000000;">60 giorni  + 64 giorni + 90 giorni</span></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><span style="color: #000000;">8 luglio 2020 ultimo giorno</span></td>
</tr>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"><strong><span style="color: #000000;">Avviso di accertamento e presentazione IPEA</span></strong></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><span style="color: #000000;">7 dicembre 2019</span></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><span style="color: #000000;">60 giorni + 64 giorni + 60 giorni</span></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><span style="color: #000000;">8 giugno 2020 ultimo giorno</span></td>
</tr>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"><strong><span style="color: #000000;">Costituzione in giudizio</span></strong></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><span style="color: #000000;">1 marzo  2020 (notifica del ricorso)</span></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><span style="color: #000000;">30 giorni + 64 giorni</span></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><span style="color: #000000;">3 giugno 2020 ultimo giorno</span></td>
</tr>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"><strong><span style="color: #000000;">Costituzione in giudizio a seguito di reclamo</span></strong></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><span style="color: #000000;">15 gennaio 2020</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(notifica del ricorso)</span></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><span style="color: #000000;">90 giorni + 64 giorni</span></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><span style="color: #000000;">dal 17 giugno 2020 al 17 luglio 2020</span></td>
</tr>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"><strong><span style="color: #000000;">Appello</span></strong></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><span style="color: #000000;">04 marzo 2020</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(notifica sentenza)</span></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><span style="color: #000000;">60 giorni + 64 giorni</span></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><span style="color: #000000;">06 luglio 2020 ultimo giorno</span></td>
</tr>
<tr style="border-color: #000000;">
<td style="width: 24.2835%; border-style: dashed; border-color: #000000;" width="195"><strong><span style="color: #000000;">Appello</span></strong></td>
<td style="width: 28.2215%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="143"><span style="color: #000000;">04 marzo 2020</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(deposito sentenza in cancelleria)</span></td>
<td style="width: 20.9419%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="134"><span style="color: #000000;">6 mesi + 64 giorni + 31 giorni</span></td>
<td style="width: 26.6533%; border-style: dashed; border-color: #000000; text-align: center;" width="171"><span style="color: #000000;">08 dicembre 2020 ultimo giorno</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><u>RICORSO IN CASSAZIONE</u></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Discorso a parte va fatto per il ricorso in Cassazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Come è noto, sotto il profilo procedurale, tale impugnazione deve essere effettuata nei termini di 60 giorni o 6 mesi a seconda della notifica, o meno, della sentenza di secondo grado, a cui occorrerà aggiungere i 64 giorni della sospensione “straordinaria” in commento, con notifica del ricorso a controparte e successiva costituzione in giudizio entro 20 giorni. Anche il controricorso va notificato alla controparte entro 40 giorni dalla notifica del ricorso con successiva costituzione in giudizio, sempre entro 20 giorni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario oppure tramite PEC, mentre la costituzione in giudizio può avvenire con deposito in cancelleria ovvero, ai sensi dell&#8217;art. 134 disp. att. c.p.c., a mezzo posta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Non è invece consentita, a tutt&#8217;oggi, la possibilità di costituirsi telematicamente in Cassazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Vi è da segnalare, però, che come deciso dalle Corti di Appello, gli ufficiali giudiziari non accettano i ricorsi “tributari” in quanto non rientranti tra quelli urgenti in base ai citati D.L., e lo stesso dicasi per la cancelleria della Corte di Cassazione, che a seguito del provvedimento del 25 marzo del Primo Presidente della S.C., è stata, di fatto, chiusa agli atti “tributari”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pertanto, per chi non volesse usufruire della sospensione dei termini disposta dai citati decreti legge nn. 18 e 23 del 2020, la proposizione di ricorso e controricorso in Cassazione, potrebbe esser fatta solo notificando telematicamente il ricorso o il controricorso e costituendosi, poi, a mezzo posta, in Cassazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Però, ad evitare che “il rimedio sia peggio del male” (eccezioni sulla notifica telematica o mancata ricezione del piego postale), è forse il caso di attendere la riapertura degli uffici notifiche e della cancelleria della Cassazione, tenendo conto che, come chiarito dalla Relazione n.28 del 01 aprile 2020 dell&#8217;Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, la sospensione dei termini dal 9 marzo all&#8217;11 maggio si applica sia al termine per notificare ricorsi e controricorsi, che a quello per depositare ricorsi, controricorsi e memorie.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Analisi di</span> <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.studioquercia.it/antoniopignataro/">Antonio Pignataro</a></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Scarica qui di seguito i decreti:</span> <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2020/04/D.L.-18-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">D.L. n. 18 del 17.03.2020;</a> <a href="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2020/04/D.L.-23-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">D.L. n. 23 del 08.04.2020</a></strong></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studioquercia.it/2020/04/13/sospensione-termini-processuali-covid19/">La Sospensione dei Termini Processuali per Covid-19 &#8211; di Antonio Pignataro</a> proviene da <a href="https://www.studioquercia.it">Studio Tributario Quercia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Cass. Ordinanza n. 18095/2019 &#8211; Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione e Avvocato del Libero Foro &#8211; di Claudia Cosmo</title>
		<link>https://www.studioquercia.it/2019/11/12/cass-ordinanza-n-18095-2019-riscossione-avvocato-libero-foro-avvocatura-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StudioQuercia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 15:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commenti dallo Studio]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[libero foro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione, sez.6. Ordinanza num. 18095 del 03/04/2019 depositata il 05/07/2019. L&#8217;Ordinanza della sez.Tributaria della Corte di Cassazione n.18095 deliberata il 03/04/2019 e pubblicata il 05/07/2019 (Presidente: Greco Antonio, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studioquercia.it/2019/11/12/cass-ordinanza-n-18095-2019-riscossione-avvocato-libero-foro-avvocatura-stato/">Cass. Ordinanza n. 18095/2019 &#8211; Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione e Avvocato del Libero Foro &#8211; di Claudia Cosmo</a> proviene da <a href="https://www.studioquercia.it">Studio Tributario Quercia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2019/11/Cass.-18095-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong><u>Corte di Cassazione, sez.6. Ordinanza num. 18095 del 03/04/2019 depositata il 05/07/2019.</u></strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L&#8217;Ordinanza della sez.Tributaria della Corte di Cassazione n.18095 deliberata il 03/04/2019 e pubblicata il 05/07/2019 (Presidente: Greco Antonio, Relatore: Dell&#8217;Orfano Antonella) si pone nel solco giurisprudenziale tracciato dalla Suprema Corte ai fini della corretta interpretazione del comma 8 dell&#8217;art.1 del D.L.n.193/2016, conv. in L. n.225/16, (anche relativamente ai giudizi tributari) in ordine alla facoltà, per l&#8217;Agenzia delle Entrate- Riscossione, di costituirsi per il tramite degli avvocati del libero foro, interpretazione che ha trovato una risposta nell&#8217;art.4<em>novies</em> del d.l. 30 aprile 2019, n.34, conv.in legge 28 giugno 2019, in vigore dal 30 giugno 2019.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Com&#8217;è noto, infatti, il citato D.L.n.193/2016 ha disposto (art.1, co.1) la soppressione di Equitalia a far data dal 1.7.2017, mediante cancellazione d&#8217;ufficio dal registro delle imprese ed estinzione <em>ope legis</em> delle società del relativo gruppo svolgenti attività di riscossione nazionale. Tale funzione è stata, quindi, contestualmente assegnata (co.2) all&#8217;Agenzia delle Entrate, la quale la esercita tramite la neo-costituita “Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Al fine di garantire continuità e funzionalità di tali attività di riscossione, è stato espressamente previsto (co.3) che “<em>l&#8217;ente subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi  e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 di tale disposizione dispone che “<strong><em>l<u>&#8216;ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato ai sensi dell&#8217;art.43 del testo unico delle leggi</u></em></strong><em> e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull&#8217;ordinamento dell&#8217;Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">E&#8217; stato anche stabilito che <strong><u>il nuovo ente può “<em>altresì</em>” avvalersi di avvocati del libero foro,</u> “<em><u>sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo</u></em><u>” secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al d.lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici</u>). </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Quindi l&#8217;Agenzia della Riscossione potrà “<em>avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente</em>”; &#8211; “<em>ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici</em>”, mentre l&#8217;Avvocatura dello Stato, sentito l&#8217;ente, potrà in ogni caso “<em>assumere direttamente la trattazione della causa</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L&#8217;art.11, comma 2, del d.lgs.n.546/92, come modificato dall&#8217;art.9 del D.Lgs.n.156/2015, prevede, poi, che “<strong><em><u>l&#8217;ufficio </u></em></strong><em>dell&#8217;Agenzia delle Entrate e dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 nonché <strong><u>dell&#8217;agente della riscossione</u></strong>, nei cui confronti è proposto il ricorso, <strong><u>sta in giudizio direttamente</u></strong> o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In tale contesto normativo è intervenuta, a più riprese, la Suprema Corte di Cassazione (vedasi sez.5 Ordinanza n.28741 del 9.11.2018) che, <u>nell&#8217;analizzare la fattispecie di diretta instaurazione del giudizio, o di un grado di esso, da o nei confronti dell&#8217;Agenzia delle Entrate- Riscossione, ovvero di nuova costituzione di quest&#8217;ultima in giudizi già pendenti al momento della soppressione di Equitalia,</u> ha ritenuto di interpretare la volontà legislativa nel senso di<em> “instaurare, nell&#8217;alternativa tra difesa tramite avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro, una relazione che non è di indifferenza <strong><u>ma di regola-eccezione</u></strong></em><strong><u>”.</u></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Quindi, a fronte della costituzione (nel caso analizzato dall&#8217;Ordinanza, nello stesso giudizio in Cassazione) dell&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, la Suprema Corte ha ritenuto nullo il mandato difensivo, e la relativa costituzione in giudizio del nuovo difensore “<em>per contrarietà a disciplina imperativa</em>”, rappresentando i seguenti principi (in senso conforme, Cass. Ord.n.28684/2018; Cass. Ord.n.33639/2018; Cass.n.1992/2019):</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">&#8211; l&#8217;estinzione <em>ope legis</em> delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell&#8217;art.1 d.l. 193/16, conv. in l.n. 225/16 non determina interruzione dei processi pendenti né necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate- Riscossione;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><u>&#8211; qualora il nuovo ente Agenzia delle Entrate- Riscossione si limiti a subentrare <em>ex lege</em> negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell&#8217;attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia</u> secondo la disciplina previgente;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8211; qualora invece il nuovo ente Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituisca,</strong> in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, <strong>con un avvocato del libero foro,</strong> <strong><u>sussiste per esso l&#8217;onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell&#8217;atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest&#8217;ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall&#8217;Avvocatura dello Stato;</u></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">&#8211; tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art.1, co.5 e co.8 d.l.193/16, conv. in l.n.225/16) sia in una apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art.43, comma 4, r.d.n.1611 del 1933, come modificato dall&#8217;art.11 L.n.103/79 “<em>Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendono in casi specifici non avvalersi dell&#8217;Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza</em>”).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La conclusione di invalidità del conferimento del mandato ad avvocato del libero foro in difetto tanto dell&#8217;atto organizzativo generale che di una apposita delibera si è fondata sui seguenti passaggi logici ed argomentativi operati dalla Cassazione nelle predette pronunce:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #000000;">il testo normativo condiziona il conferimento del mandato difensivo ad avvocati del libero foro al rispetto di criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (artt.4 e 17 del D.lgs.n.50/16) e di quegli altri specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del quinto comma del medesimo art.1 del d.l.n.193/2016, conv. in l.n.225/2016.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">è lo stesso Regolamento di amministrazione dell&#8217;Agenzia delle entrate- Riscossione, deliberato il 26.3.2018 ed approvato dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che qualifica, in considerazione della soggezione dell&#8217;ente al controllo della Corte dei Conti, la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro come <strong>ipotesi residuale </strong>rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall&#8217;Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione;</span></li>
<li><span style="color: #000000;">il richiamo al patrocinio autorizzato di cui all&#8217;art.43 del r.d. 30 ottobre 1933 n,1611 implica l&#8217;applicazione dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale sul punto (Cass.SS.UU. n.24876/2017) a mente della quale, tranne i casi di vera e propria urgenza, ai sensi dell&#8217;art.43 (come modificato dall&#8217;art.11 della L.n.103/1979), la facoltà (in quello specifico caso per le Università statali) di derogare, in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all&#8217;Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell&#8217;opera di liberi professionisti, è subordinata all&#8217;adozione di una specifica e motivata deliberazione dell&#8217;ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell&#8217;ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Con Ordinanza n.18350 pronunciata il 25.6.2019, depositata il 09.07.2019, tuttavia, la stessa Corte di Cassazione, in un moto di dubbio o di ripensamento, nella convinzione che, in ogni caso, l&#8217;art.1 comma 8 in commento costituisca un “<em>quid novi rispetto ai precedenti casi di patrocinio c.d. autorizzato dell&#8217;Avvocatura dello Stato</em>”, “<em>tanto che potrebbe legittimamente sostenersi essere stata introdotta una figura sui generis, in relazione alla peculiarità del nuovo ente pubblico istituito alla fine del 2016 quale organismo unificato preposto alla riscossione dei crediti di Stato ed alcuni enti pubblici, cui assicurare, in ragione della natura del soggetto creditore e soprattutto dell&#8217;evidente destinazione a pubblica utilità delle somme dovute, da un lato una peculiare efficienza ed effettività del patrocinio e, dall&#8217;altro, il contenimento delle pur sempre limitate risorse a sostegno della difesa in giudizio delle ragioni erariali</em>”, ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l&#8217;opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, <em>“siccome implicante la soluzione della questione di massima di particolare importanza, <u>concernente la rappresentanza in giudizio della neoistituita Agenzia delle Entrate- Riscossione, in particolare, l&#8217;obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell&#8217;Avvocatura dello Stato o, in alternativa, la facoltatività di questo su di un piano di piena parità</u>, salva la volontaria autolimitazione dell&#8217;Agenzia in sede di convenzione con l&#8217;Avvocatura, <u>con l&#8217;avvalimento di avvocati del libero foro</u>”</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L&#8217;intervento delle SS.UU. nasce dalle seguenti valutazioni:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">&#8211; la stessa formulazione letterale del comma 8 dell&#8217;art.1 in commento prevederebbe, invero, su di un piano di perfetta parità le fattispecie di patrocinio dell&#8217;AdER, e ciò sarebbe reso palese dall&#8217;impiego dell&#8217;avverbio “<em>altresì</em>” “<em>il cui significato si aggiunge a quello della precedente, ma senza istituire affatto una relazione gerarchica o di subordinazione rispetto a quella</em>” (comma 8 art.1 “<em>l&#8217;ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato ai sensi dell&#8217;art.43 del testo unico delle leggi &#8230;Lo stesso ente può <strong><u>altresì</u></strong> avvalersi</em> “<em>sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro&#8230;”</em>);</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">&#8211; da tanto conseguirebbe che la disposizione avrebbe ad oggetto, accanto alla facoltà di avvalersi dell&#8217;avvocatura erariale, in ogni caso in base ed in forza di apposita convenzione, la identica facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro, in questo caso in base a criteri specifici definiti negli atti di carattere generale di cui al comma 5 dello stesso articolo 1 (vale a dire, nello statuto ed in quegli atti appunto di carattere generale, di competenza del comitato di gestione, “che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente”)</span><br />
<span style="color: #000000;">e nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">&#8211; una piena, almeno tendenziale, equivalenza tra le due facoltà sarebbe ben sostenibile alla luce delle stesse premesse della convenzione pure intervenuta con Protocollo d&#8217;Intesa del 22.06.2017 tra l&#8217;AdER ed Avvocatura Generale dello Stato nel quale le parti hanno ponderato le rispettive esigenze organizzative, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell&#8217;Avvocatura;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em>“In sostanza, sarebbe lecito revocare in dubbio che la regola generale sia l&#8217;avvalimento dell&#8217;avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un&#8217;eccezione, non solo perchè il primo resta subordinato ad una convenzione e così ad un evento futuro ed incerto (benchè in concreto verificatosi) la cui mancanza sarebbe incongruamente in grado di impedire l&#8217;operatività di quella facoltà invece prospettata come normale, ma soprattutto perchè il tenore testuale della norma .. esclude con chiarezza sia l&#8217;organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto “autorizzato”, per la chiara alternatività tra le due facoltà radicate in capo all&#8217;AdER”</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><u>Ebbene, in tale contesto si inserisce l&#8217;Ordinanza n.18095/2019 della sez.6 della Corte di Cassazione in commento.</u></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Anche in detto pronunciamento, la sezione tributaria della Suprema Corte conclude per l&#8217;inammissibilità del controricorso proposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate- Riscossione (costituitasi, anche in questo caso, nel giudizio di Cassazione con avvocato del libero foro), per difetto di <em>ius postulandi</em> del difensore, alla luce del principio di diritto che ha caratterizzato l&#8217;orientamento dei giudici di legittimità fino all&#8217;Ordinanza interlocutoria resa dalla Cass.n.18350/2019: “<em>come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. nn.8741/2018, 28684/2018) l&#8217;Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art.1 del d.l.n.193 del 2016, conv. in l.n.225 del 2016, <strong><u>ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, come in uno già pendente alla data della propria istituzione</u></strong>, <strong><u>deve avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell&#8217;avvocato del libero foro prescelto</u></strong>, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un <strong>atto organizzativo generale</strong> contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in <strong>un&#8217;apposita delibera</strong>, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell&#8217;art.43 del r.d. n.1611 del 1993; invero, <u>laddove il mandato all&#8217;avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell&#8217;organo di vigilanza</u> e <u>non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale</u>, <strong><u>tale atto è nullo</u></strong> ed è suscettibile di <strong><u>sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall&#8217;art.125 c.p.c.</u></strong> <strong><u>e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito</u></strong> e non per il giudizio di cassazione, a meno che si sia formato giudicato interno sul punto … <strong><u>Infatti, la delibera dell&#8217;organo deliberante si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all&#8217;Avvocato del libero foro imposto dalla normativa speciale sul patrocinio autorizzato (art.1, comma 8, D.l.193/2016)</u></strong> e per tale ragione la sua mancanza determina la nullità del mandato al suddetto avvocato il quale rimane sfornito dello ius postulandi in nome e per conto dell&#8217;ente pubblico </em>….”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Orbene, la peculiarità di tale pronunciamento sta nel fatto che lo stesso è stato deliberato in data 03.04.2019 e depositato in data 05.07.2019.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Invero, tra tali date, al fine di dirimere definitivamente ogni dubbio in ordine alla corretta interpretazione dell&#8217;art.1 comma 8, del del d.l.n.193/2016 (prima anche del responso delle SS.UU a seguito della predetta Ordinanza n.18350), è intervenuto lo stesso legislatore, con l&#8217;art.4<em>novies</em> del D.L.30 aprile 2019, n.34, convertito in legge 28 giugno 2019, intitolato “<em>Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell&#8217;Agenzia delle entrate- Riscossione</em>” in vigore dal 30 giugno 2019.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tale norma così dispone: “<strong><em><u>1. Il comma 8 dell&#8217;articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell&#8217;articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell&#8217;Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest&#8217;ultima riservati su base convenzionale</u></em></strong><em>; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">In buona sostanza, il legislatore ha inteso affermare che l&#8217;art.43, comma 4 r.d.n.1611 del 1933, (come modificato dall&#8217;art.11 L.n.103/79, per cui “<em>Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendono in casi specifici non avvalersi dell&#8217;Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza</em>”) opera   “esclusivamente” per i giudizi riservati all&#8217;Avvocatura dello Stato “su base convenzionale”, qualora l&#8217;ente non intenda avvalersi di essa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tale interpretazione autentica attribuisce, quindi, valore alla base convenzionale del 5 luglio 2017 (<em>“Protocollo d’Intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione”</em>) con la quale l&#8217;Agenzia Entrate- Riscossione ha affidato, all&#8217;Avvocatura dello Stato, per il “<em>Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”,</em> quello relativo: ad azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello), revocatorie, di simulazione ed ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; alle liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile (nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato); alle  liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria, <u>riservando invece all&#8217;autodifesa e agli avvocati del libero foro le residue liti di riscossione innanzi</u> ai Giudici di pace (compresa la fase di appello), alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello e <u>alle Commissioni tributarie.</u></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Nei lavori preparatori del disegno di legge<em> (&#8220;Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”</em> A.C. 1807-A) il legislatore ha, poi, specificato, che <em>“L&#8217;articolo 4-novies ha natura interpretativa e chiarisce che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell&#8217;Avvocatura dello Stato, l&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, <strong>anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici”</strong></em>, senza, cioè la necessità di adottare apposita motivata delibera.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ciò che rende il pronunciamento della Cassazione n.18095/2019 in commento degno di nota è che lo stesso, seppur depositato nel vigore della norma di interpretazione autentica,  si pone in contrasto con la stessa, essendo stato pronunciato prima della sua entrata in vigore, avendo, la Suprema Corte, aderito all&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è andato via via consolidando dopo l&#8217;istituzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione, almeno fino al <em>revirement </em>della Suprema Corte con l&#8217;Ordinanza n.18350/2019.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L&#8217;introduzione dell&#8217;art. 4<em>novies</em> del D.L. n.34/2019, tuttavia, non sembra aver posto fine alla <em>querelle, </em>almeno nei processi dinanzi alle Commissioni Tributarie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Si richiama, a titolo esemplificativo, la sentenza della sez.2 della CTR della Calabria n.2544 pronunciata il 24.09.2019, in cui i giudici di merito, pur alla luce dell&#8217;intervento legislativo di cui all&#8217;art.4<em>novies</em> del D.L. n.34/2019, hanno concluso per l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate- Riscossione costituitasi con un avvocato del libero foro, statuendo che “<em>alla stregua di tale norma di interpretazione autentica l&#8217;Agenzia delle entrate- Riscossione può farsi assistere da avvocati del libero foro qualora dichiari espressamente che non intende avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato e che l&#8217;Avvocatura dello Stato dichiari la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio per una particolare causa. Nel caso in esame non sussiste alcuna delle condizioni appena richiamate, né viene indicato (e tantomeno prodotto) l&#8217;atto organizzativo generale (dell&#8217;Agenzia delle entrate- Riscossione) contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro. Né può trovare applicazione l&#8217;art.182 del codice di procedura civile, richiamato dall&#8217;art.12 del decreto legislativo n.546 del 1992, in quanto detta sanatoria “presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti e non consente, pertanto, la costituzione in giudizio di un soggetto diverso dal ricorrente” (così Cass.civ. sez.Un.27.04.2017, n.10414)”</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Si attende, a questo punto, l&#8217;intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che possa fugare definitivamente ogni dubbio in ordine alla corretta interpretazione del quadro normativo in commento.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>[Si segnala che le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla questione con <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2019/11/Cass.-SS.UU_.-Sent.-30008-2019-1.pdf">sentenza n. 30008 del 19.11.2019</a></span>.]</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Commento di</span> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.studioquercia.it/claudiacosmo/"><strong>Claudia Cosmo</strong></a></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Scarica da qui:</span> <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a style="color: #0000ff; text-decoration: underline;" href="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2019/11/Cass.-18095-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cass. Ord. 18095/2019, dep. in data 05/07/2019</a></span></span></strong><span style="color: #000000;">;</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a style="color: #0000ff; text-decoration: underline;" href="https://www.studioquercia.it/wp-content/uploads/2019/11/Cass.-SS.UU_.-Sent.-30008-2019-1.pdf">Cass. Sent. 30008/2019, dep. in data 19/11/2019</a></span></span><span style="color: #000000;">.</span></strong></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studioquercia.it/2019/11/12/cass-ordinanza-n-18095-2019-riscossione-avvocato-libero-foro-avvocatura-stato/">Cass. Ordinanza n. 18095/2019 &#8211; Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione e Avvocato del Libero Foro &#8211; di Claudia Cosmo</a> proviene da <a href="https://www.studioquercia.it">Studio Tributario Quercia</a>.</p>
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